Per ogni serbatoio di GPL ai fini della sicurezza antincendio deve essere presentata una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) e detta attività è individuata al N.4 sott. 3 cat. A del D.P.R. 01/08/2011 N.151, fino a serbatoi con capacità non superiore a 5 m³ e non a servizio di attività soggette.
La SCIA sostituisce il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) ed ha una durata di cinque anni dopo i quali dovrà essere rinnovata rivolgendosi alla Società fornitrice di GPL, oppure incaricare un tecnico antincendio abilitato per espletare la pratica.
Alla presentazione della SCIA è necessario produrre copia della dichiarazione di conformità, che comprova la regolarità dell’esecuzione dell’impianto di adduzione del GPL dal serbatoio alle apparecchiature di utilizzo (Legge ex 46/90 ora D.M. 37/08 e successive modifiche e/o integrazioni).
Per gli impianti di distribuzione gas tutte le opere di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione devono essere eseguite da operatori abilitati in possesso dei requisiti tecnico-professionali e iscritti alla Camera di Commercio provinciali.
Il committente è obbligato a richiedere la dichiarazione di conformità all’installatore e quindi di servirsi di imprese regolarmente autorizzate.